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Superbonus e problema acustica

L’argomento è sulla bocca di tutti ormai da un anno e mezzo: IL SUPERBONUS 110%

Sappiamo tutto (o almeno crediamo) sulle agevolazioni previste dal Governo per fare tutti i lavori possibili e immaginabili negli edifici e dentro le nostre case.

Sappiamo che ci sono interventi trainanti:

  1. l’isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% (cappotto termico);

  2. la coibentazione del tetto;

  3. la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;

e gli interventi trainati:

  • abbattimento di barriere architettoniche;

  • efficientamento energetico delle singole unità immobiliari nel condominio;

  • l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari;

  • l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori (la produzione combinata di elettricità e di calore da un unico impianto di piccola taglia) in sostituzione di impianti esistenti;

  • l’installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (solo se gli interventi trainanti assicurano il doppio salto di classe energetica);

  • l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva all’installazione degli impianti medesimi

L’insieme di questi interventi (trainanti e trainati) deve comportare un miglioramento minimo di almeno due classi energetiche dell’edificio o dell’unità immobiliare.

Quello di cui nessuno parla (e non si capisce perché) è l’isolamento acustico in relazione alla realizzazione di questi interventi.

La normativa di riferimento per l’acustica in edilizia è il D.P.C.M. 5-12-1997 che definisce le prestazioni che devono possedere gli edifici in merito a:

  • Isolamento dai rumori aerei tra differenti unità immobiliari

  • Isolamento dai rumori esterni

  • Isolamento dai rumori da calpestio

  • Isolamento dai rumori di impianti a funzionamento continuo e discontinuo

  • Tempo di riverberazione (per aule e palestre delle scuole).

Il mancato rispetto degli adempimenti in materia potrebbe comportare l’annullamento dei benefici fiscali acquisiti (teniamo presente che l’Agenzia delle Entrate ha sette anni di tempo per analizzare le pratiche relative al Superbonus).

Non è escluso che un intervento come la sostituzione dei serramenti sulla facciata possano comportare una variazione delle condizioni di Isolamento dai rumori esterni sulle parti interessate; così come la sostituzione del sistema di climatizzazione invernale potrebbe comportare un peggioramento dell’Isolamento dai rumori di impianti a funzionamento continuo e discontinuo.

Sarà, quindi, compito del tecnico professionista aggiungere alle asseverazioni e ai documenti relativi all’efficientamento energetico presentare anche una relazione, un collaudo o comunque un’autodichiarazione che attesti che i lavori previsti e/o effettuati rispettano le indicazioni del DPCM 5.12.1997 o almeno non comportano un peggioramento della situazione esistente. La nota dell’8 luglio 2020 del Ministero dell’Ambiente, stabilisce infatti che “nel caso di edifici realizzati antecedentemente all’entrata in vigore del D.P.C.M. nel caso di ristrutturazione parziale va comunque assicurato il miglioramento, o quantomeno il mantenimento, dei requisiti acustici passivi preesistenti degli elementi sui quali si interviene, anche se in deroga ai valori limite normativi”.

La mancanza di questi documenti potrebbe mettere a rischio la validità della cessione del credito.