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Revoca giudiziaria dell’amministratore di condominio

 

L’art. 1129 c.c. stabilisce che il rapporto tra amministratore e condominio è quello del mandato con rappresentanza. Questo presuppone un rapporto di fiducia che, in alcuni casi, può deteriorasi o venire a mancare del tutto. E’ il momento della scelta di un nuovo amministratore di condomini.

Se la nomina dell’amministratore è obbligatoria (più di otto condomini) e l’assemblea non provvede, è possibile fare ricorso all’Autorità Giudiziaria. La richiesta può essere fatta anche da un solo condòmino, nel caso in cui si riscontrino gravi irregolarità nella gestione. 

Tra i casi di gravi irregolarità, rivestono particolare importanza:

1) Non aver convocato l’assemblea, nonostante le ripetute richieste da parte dei condomini per provvedere alla nomina di un nuovo amministratore.

2) Non aver reso il conto della gestione entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

3) Non aver provveduto ad aprire ed utilizzare un conto corrente intestato al condominio, generando, così, possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e quello personale dell’amministratore.

4) Non aver curato diligentemente l’azione giudiziaria per la riscossione coattiva delle quote condominiali.

E’ opportuno, secondo la mia esperienza di amministratore di condomini a Palermo, che le irregolarità contestate siano più di una tra quelle sopra elencate, in quanto difficilmente l’Autorità Giudiziaria dispone la revoca di un amministratore per uno solo di tali motivi.

Questa è la prassi da seguire per un procedimento di revoca:

Il condòmino deve, tramite un legale, presentare ricorso al giudice allegando gli elementi dai quali emergono le gravi irregolarità da lui riscontrate.

L’ udienza si terrà in Tribunale in composizione collegiale. Nel caso in cui la domanda venga accettata, il Tribunale emette un provvedimento (un decreto) col quale viene disposta la revoca, altrimenti viene rigettata la domanda;

Eventualmente, avverso il provvedimento del Tribunale, si può presentare reclamo alla Corte d’Appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione o dalla comunicazione.

Nel caso in cui non venga proposto appello, il provvedimento diviene definitivo e l’amministratore eventualmente revocato non può più essere rinominato!