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Oggetti gettati dal balcone

Tocchiamo adesso un tasto dolente della convivenza forzosa in condominio, il problema del vicino che getta oggetti dal balcone.

Art. 674 cod. pen.

E’ un problema classico ma di difficile soluzione. Ci viene in aiuto l’art. 674 del codice penale “Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone , ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a duecentosei euro.” Per i casi più gravi, potrebbe essere opportuno consultare il nostro Studio e richiedere maggiori informazioni tramite il nostro servizio di assistenza legale per condomini a Palermo.

Innaffiare le piante e scuotere tovaglie.

La norma usa concetti vari, come “getto” e “versamento” e che quindi possono essere applicati sia alla caduta accidentale sia al lancio volontario, sia al gocciolamento dovuto alla semplice azione di innaffiare le piante.

E’ opportuno specificare che non basta un caso isolato di versamento di liquidi o cose, ma occorre che gli episodi si verifichino per un certo periodo di tempo.

E’ reato anche versare cicche di sigarette, cenere, polvere, residui di cibo nel balcone sottostante.

Stessa cosa quando l’emissione di fumo da un impianto autorizzato (il forno di una pizzeria, per esempio) supera la normale tollerabilità. 

Il caso più grave.

Per concludere prendiamo in considerazione l’ipotesi più grave, cioè quando il lancio di oggetti dovesse colpire un pedone sul marciapiede, provocandone la morte.

In questo caso l’autore sarebbe responsabile personalmente e non si potrebbe richiedere l’intervento dell’assicurazione del condominio. Potrebbe non bastare neanche vendere la casa per risarcire gli eredi del malcapitato.

Il risarcimento del danno.

Abbiamo visto quanto prevede il codice penale: ma se il comportamento del vicino non rientra nelle ipotesi di molestia o offesa, il condomino che subisce ha sempre la possibilità di chiedere il risarcimento in via civilistica.

Naturalmente occorre avere la prova di quanto è successo, affidare la soluzione del problema all’amministratore è una via che non porta a nulla.

Egli, infatti, potrà solo mettere in bacheca degli avvisi generici che, il più delle volte, vengono totalmente ignorati dal condomino maleducato a cui sono rivolti.