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L’autoconvocazione dei condomini

Come abbiamo visto in un articolo precedente, i condomini hanno la possibilità di imporre all’amministratore la convocazione di un’assemblea.

Articolo 66 disposizioni di attuazione.

In genere usano questo strumento quando vogliono cambiare amministratore e ricorrono, quindi, all’art. 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

L’assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall’art. 1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria dall’amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione“.

I trucchi degli amministratori scorretti.

Forte della mia esperienza di assistenza legale condomini a Palermo, consiglio sempre di inserire, nella richiesta da fare all’amministratore, anche la data massima entro la quale fissare la convocazione.

Per esempio, se siamo a febbraio e chiediamo la convocazione per l’approvazione del rendiconto e la nomina amministratore, è opportuno specificare che la data dell’assemblea dovrà essere fissata entro la fine di marzo.

In questo modo l’amministratore avrà le mani legate e non potrà usare il solito trucchetto di convocare l’assemblea a distanza di mesi (magari ad agosto).

Se entro dieci giorni l’amministratore non provvede a convocare l’assemblea, i condomini possono autoconvocarsi.

Se, invece, non si specifica la data ultima dell’assemblea e l’amministratore la convoca troppo lontano nel tempo, i condomini non devono fare l’errore di autoconvocarsi lo stesso.

Infatti, qualche condomino che non ha partecipato alla richiesta (e magari è “amico” dell’amministratore) potrebbe impugnare la convocazione per vizio di forma.