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La privacy nei condomini

L’amministratore di condomini deve conciliare due esigenze opposte: da una parte, tutelare la privacy dei condomini, dall’altro, garantire la trasparenza in ambito condominiale.

Quindi, l’amministratore può accedere solo ai dati personali che sono necessari all’esercizio delle sue funzioni:

i numeri di telefono e l’indirizzo di posta elettronica forniti dal condomino.

E’ invece vietato effettuare comunicazioni ad personam nella bacheca condominiale, soprattutto quelle che riguardano lo stato di morosità dei condomini.

La privacy nel rendiconto condominiale.

Molti condomini pensano che l’inserimento delle morosità all’interno del rendiconto condominiale costituisca violazione della privacy.

Questo non è affatto vero, infatti la gestione contabile dei condomini consente di informare tutti i comproprietari su chi siano i morosi.

Infatti le conseguenze del mancato pagamento delle quote condominiali può riflettersi sulla regolare erogazione dei servizi di cui usufruiscono tutti.

La trasparenza in ambito condominiale.

Un diritto inconfutabile dei condomini è quello di accedere alla documentazione che riguarda la gestione condominiale:

articolo 1129 comma 2 c.c.l’amministratore comunica…..il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell’articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all’amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata.

i registri di cui sopra sono:

  • anagrafe del fabbricato;
  • verbali di assemblea;
  • nomina e revoca dell’amministratore;
  • registro di contabilità.

In ogni caso, il condomino ha sempre diritto di accedere a tutti i documenti condominiali. 

I limiti all’esercizio del diritto.

Tuttavia la Corte di Cassazione ha stabilito che tale accesso non deve essere di intralcio all’amministrazione e ha ribadito i dettami dell’art. 1129 del c.c. “i costi relativi alle operazioni compiute devono gravare esclusivamente sui condomini richiedenti”.