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La fatturazione elettronica ed il Condominio

 

Come molti di voi sanno, dal 1° gennaio 2019, la fattura elettronica è diventata un obbligo.
Obbligo che, però, non riguarda il condominio, perché non è titolare di partita IVA ma solo del codice fiscale, proprio come un cittadino comune. Sono, invece, tenuti alla emissione della fattura elettronica tutti i fornitori di beni e servizi nei confronti del condominio, nel caso in cui siano soggetti IVA.

Le modalità sono descritte nel provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018. Le fatture al condominio vanno così compilate:

– inserire il codice fiscale del condominio nel campo “identificativo fiscale del cessionario/committente”
– inserire il codice “0000000” nel campo “codice destinatario” 
– una volta compilata, inviare la fattura elettronica al SdI, sistema di interscambio;
– consegnare una copia al condominio.

La copia può essere cartacea, oppure inviata via mail e dovrà avere l’indicazione che si tratta di “copia analogica di fattura elettronica inviata al SdI”.

Il condominio, essendo un consumatore finale senza partita IVA, non è tenuto ad avere un indirizzo PEC da comunicare ai propri fornitori, né un codice destinatario proprio.

Lo stesso vale per l’obbligo della conservazione delle fatture elettroniche ricevute. 
Anche in questo caso, il condominio non è obbligato a procedere alla conservazione, come stabilito dal D.M. 17 giugno 2014, delle fatture elettroniche ricevute. 

L’amministratore potrebbe abilitare il servizio Fisconline per recuperare le fatture emesse verso il condominio.
Però, l’abilitazione viene collegata ai dati dell’amministratore e questo può creare problemi legati alla privacy, nel caso in cui il suo mandato non venisse rinnovato.
E’ opportuno, quindi, che l’amministratore nominato verifichi, in sede di passaggio di consegne, se il canale telematico è stato attivato.

In tal caso, dovrà effettuare la chiusura e riapertura di Fisconline per l’accesso ai servizi telematici del condominio.