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Di chi è la responsabilità per danni

Per quanto riguarda i beni comuni nasce, a volte, il problema di stabilire chi abbia la responsabilità della relativa custodia.

Si può affermare che il condominio è il custode dei beni e dei servizi comuni.

Quindi l’obbligo di vigilare affinché le cose comuni non danneggino cose o persone ricade sui condomini nella loro totalità. 

La giurisprudenza in materia.

La Corte di Cassazione (Sentenza. n. 25251/2008) ha stabilito che la responsabilità extracontrattuale verso i terzi è esclusivamente a carico del condominio.

Infatti, anche se l’obbligo di gestire è custodire le cose comuni è dell’amministratore, lo stesso può incorrere solo in una responsabilità contrattuale, nel suo rapporto con il condominio medesimo.

Quindi, il condominio, se ben supportato da una valida assistenza legale per condomini a Palermo, può rivalersi nei confronti dell’amministratore per il recupero delle somme che esso abbia versato ai terzi danneggiati (Cass. n. 17983/2014).

La possibilità di rivalsa del condominio nei confronti dell’amministratore presuppone lo specifico accertamento di una responsabilità contrattuale del detto amministratore nei confronti del condominio ma “non esclude o diminuisce l’eventuale responsabilità del condominio medesimo nei confronti di altri soggetti“.

Anche i danni che derivano da vizi nella costruzione dell’edificio sono da imputare al condominio “non potendosi equiparare i difetti originari dell’immobile al caso fortuito, che costituisce l’unica causa di esonero del custode dalla responsabilità ex art. 2051 c.c.” (Cass., 20 agosto 2003, n. 12211).

Caso fortuito e utilizzazione impropria.

Il condominio, può liberarsi della sua responsabilità solo in caso di dimostrazione di caso fortuito “vale a dire un evento estraneo alla volontà del custode ed in grado di determinare casualmente, in maniera indipendente dal primo, il suddetto evento dannoso” (Cass., 8 maggio 2013, n. 10898)

Un altro caso in cui la responsabilità del custode viene meno è quello di “utilizzazione impropria — da parte del terzo o del danneggiato — la cui pericolosità sia talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, tale da renderla del tutto imprevedibile, sicché siffatta impropria utilizzazione esclude il nesso di causalità per gli effetti di cui all’art. 2051 c.c.” (Cass., 10 ottobre 2008, n. 25029).