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Convocazione assemblea per nomina amministratore

A volte in un condominio, soprattutto in quelli con pochi condomini, non c’è un amministratore e sorge il problema su chi deve convocare l’assemblea per nominarne uno.

In questo caso bisogna fare riferimento all’art. 66 delle disp. att. cod. civ. che, al secondo comma stabilisce che “in mancanza dell’amministratore, l’assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata ad iniziativa di ciascun condomino“.

E’ bene che il condomino che prenda questa iniziativa si faccia consigliare da qualcuno esperto in materia, perché l’assemblea di condominio va convocata seguendo delle regole ben precise.

Basta, infatti, dimenticare di convocare un condomino o non indicare chiaramente luogo giorno e ora sia della prima che della seconda convocazione (solo per fare due esempi), perché l’eventuale nomina risulti irregolare e possa essere impugnata da uno dei condomini.

Secondo la mia esperienza di amministratore di condomini a Palermo, questo è un rischio molto concreto.

E’ opportuno precisare che l’assemblea deve essere convocata da uno dei condomini anche nel caso in cui il precedente amministratore sia stato revocato in via giudiziaria.

Infatti, non è opportuno che l’amministratore conservi “ad interim” i suoi poteri in attesa della nomina di un altro amministratore, nell’interesse dei condomini che hanno chiesto l’intervento dell’Autorità Giudiziaria affinché venisse revocato.