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La polizza assicurativa amministratori

In seguito alla riforma del condominio, in vigore dal 18 giugno 2013, si è diffusa la convinzione che l’amministratore di condominio sia obbligato a stipulare una polizza assicurativa a tutela di eventuali danni al condominio nell’esercizio del suo mandato.

Non è esattamente così, la legge di riforma, infatti, ha soltanto stabilito che, in sede di nomina dell’amministratore, l’assemblea ha la possibilità di chiedere allo stesso la sottoscrizione di una polizza assicurativa. Quindi è uno strumento che viene utilizzato, soprattutto, nei confronti di coloro che sono già amministratori che i condomini vogliono riconfermare e che, nel caso in cui non dovessero adeguarsi a tale richiesta potrebbero essere sollevati dall’incarico. Va da sé, infatti, che al momento di scegliere un nuovo amministratore di condominio, l’assemblea opterebbe per un professionista dotato già della suddetta polizza.

I professionisti più accorti, d’altronde, hanno già provveduto a stipularla molto prima della entrata in vigore della legge di riforma. Infatti i danni coperti dalla polizza assicurativa vanno da quelli economici come il mancato recupero delle quote condominiali arretrate, a quelli fiscali come il mancato pagamento degli F24 con cui si effettuano le ritenute a ditte e lavoratori individuali che prestano la loro opera al condominio, a quelli più gravi come la mancata osservanza delle disposizioni in termini di sicurezza in condominio.

E’ quindi interesse primario dell’amministratore di condominio, prima ancora che dei condomini, dotarsi di polizza assicurativa che tuteli in caso di errori nell’esercizio del suo mandato.