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Assemblee deserte e decisioni urgenti

Capita spesso che, nonostante le raccomandazioni contenute nell’avviso di convocazione, di partecipare di presenza o per delega vista l’importanza degli argomenti all’ODG, non si raggiunga la maggioranza necessaria per deliberare.
Nei casi in cui occorra un intervento sulle parti comuni che possono, in futuro, causare danni a cose o persone, questo può provocare dei problemi all’amministratore di condominio e ai condomini stessi, su cui ricadrà, un domani, la responsabilità di eventuali danni.
In questi casi è opportuno che l’amministratore esegua i lavori di manutenzione straordinaria che rivestano carattere di urgenza, secondo quanto stabilito dall’art. 1135 c.c., limitandosi, però, al minimo indispensabile per evitare danni a cose o persone e lasciando alle successive delibere assembleari il compito di stabilire modalità e costi degli interventi definitivi di manutenzione straordinaria. Per fare un esempio concreto, può ordinare la messa in sicurezza di un cornicione pericolante, ma non la successiva ricostruzione.