Le spese condominiali
La ripartizione delle spese condominiali è uno degli argomenti più dibattuto all’interno dei condomini; il codice civile stabilisce dei criteri base, che sono:
- art. 1123 c.c. (ripartizione per millesimi di proprietà);
- art. 1124 c.c., (secondo la tabella millesimi scale e ascensore “per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo.”)
- art. 1125 c.c., (“Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.”)
- art. 1126 c.c., (secondo la tabella millesimi lastrici solari di proprietà esclusiva “quelli che ne hanno l’uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico; gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno“.)
La modifica dei criteri di ripartizione.
Capita spesso che sorga un equivoco riguardo alla possibilità, riconosciuta dal codice civile, di modificare i criteri di ripartizione.
Infatti le norme dettate in materia di ripartizione delle spese condominiali sono derogabili, ma ciò può avvenire soltanto con un accordo raggiunto all’unanimità tra tutti i condomini.
Si allega, per conoscenza, la tabella della Confedilizia per la ripartizione delle spese tra proprietari e inquilini.
La gestione contabile di un condominio è sempre una materia molto delicata, per questo è bene affidarsi ad uno specialista, come lo Studio Rimedio, che opera nell’ambito della contabilità condominiale a Palermo da oltre 10 anni.