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Richiesta da parte di un condomino di inserire un argomento all’ordine del giorno

L’ordine del giorno dell’assemblea di condominio è l’elencazione degli argomenti sui quali i condomini prenderanno le loro decisioni.

L’amministratore di condominio deve indicare chiaramente l’argomento anche se non ha l’obbligo di dare una minuziosa spiegazione.

Ne consegue che l’assemblea non può deliberare su argomenti non inseriti all’ordine del giorno (infatti non è possibile deliberare su “varie ed eventuali”, ma soltanto formulare richieste, fare segnalazioni o proporre argomenti per la successiva assemblea).


Ordine del giorno dell’assemblea e richieste dei condomini.

Come diceva un noto conduttore televisivo “la domanda sorge spontanea”, l’amministratore è obbligato a inserire nell’ordine del giorno la/le richiesta/e di un condomino?

Occorre fare una distinzione tra assemblea ordinaria e assemblea straordinaria.

Assemblea ordinaria.

Nel caso dell’assemblea ordinaria l’ordine viene stabilito dall’art. 1130 del c.c. e cioè:

  • approvazione rendiconto consuntivo
  • approvazione preventivo di spesa
  • eventuale revoca e nomina amministratore

L’amministratore può comunque inserire tutti gli argomenti che ritiene importanti, anche quelli richiesti da uno o più condomini, ma rimane una sua libera scelta.

Assemblea straordinaria.

L’art. 1120, terzo comma, c.c. stabilisce invece i casi in cui l’amministratore di condominio è obbligato ad inserire nell’ordine del giorno la richiesta da parte di uno o più condomini:

I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell’articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto:

1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti;
2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell’edificio, nonché per la produzione di energia mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune;
3) l’installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze, ad esclusione degli impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto.
L’amministratore è tenuto a convocare l’assemblea entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato all’adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma. La richiesta deve contenere l’indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza, l’amministratore deve invitare senza indugio il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni.”