Il Decreto Semplificazioni
Le verande abusive, come tutti sappiamo, hanno reso impossibile usufruire della detrazione del 110%.
La veranda, infatti, nel caso in cui sia illegittima, costringeva il tecnico incaricato a non considerare possibile l’attestazione della regolarità delle parti comuni, essendo la stessa agganciata alla facciata, che è parte comune per definizione.
Il decreto Semplificazioni di fine maggio ha introdotto delle norme di semplificazione delle procedure riguardanti il Superbonus.
Lo stesso, infatti, recita:
“La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento”.
Quello che può destare preoccupazione è la frase finale “resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento“.
L’interpretazione della norma in oggetto non sembra lasciare spazio a dubbi; eventuali abusi edilizi come le verande non pregiudicheranno la fruizione del Superbonus.
Il problema viene, invece, spostato sulla responsabilità dei tecnici che dovranno asseverare l’agibilità dell’edificio in seguito ai lavori effettuati.
Il tecnico potrà farlo, senza inserire alcun riferimento allo stato legittimo dell’immobile?
Questa è la più grande incertezza in merito e solo le vicende future e le relative sentenze in merito potranno sciogliere questo dubbio.