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Il contenzioso condominiale

Negli ultimi anni è cresciuto l’interesse per gli strumenti ADR (Alternative Dispute Resolution) nei quali si vede il “mezzo” per deflazionare l’enorme contenzioso sottoposto all’esame dell’autorità giudiziaria.

D.LGS. 4 MARZO 2010 N. 28:

La mediazione può essere gestita da organismi pubblici o privati iscritti in un apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia che si compone di due parti, una per gli organismi istituiti da enti pubblici e una per quelli privati.

Un tema molto discusso è il ricorso alla mediazione per procedere alla revoca dell’amministratore di condomini, la Cassazione ha osservato che, da un lato, nelle “controversie in materia di condominio” è compreso anche il procedimento di revoca dell’amministratore di condominio dall’altro lato, “è inequivoco nel disporre che il meccanismo della condizione di procedibilità non si applica nei procedimenti in camera di consiglio” e il giudizio di revoca dell’amministratore di condominio è un procedimento camerale plurilaterale tipico.

E’ anche vero, però, che la mediazione è divenuta obbligatoria dopo l’entrata in vigore della legge n. 220 del 2012, introducendo un obbligo, con le relative deroghe, che va considerato prevalente e speciale – in quanto direttamente riguardante il condominio – rispetto alle disposizioni attuative del codice civile.

In conclusione, la Cassazione non sembra, fino ad oggi, aver preso una posizione chiara su tale questione, tuttavia sembrerebbe propendere per la tesi per cui il procedimento di revoca dell’amministratore di condomini non soggiace al tentativo obbligatorio di mediazione.

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